NUOVO DECRETO: OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS

Lo scorso 5 gennaio il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Il decreto (sei articoli in tutto) introduce, all’articolo 1, l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50. L’obbligo è in vigore fino al 15 giugno 2022.
Esenzioni. Il Dl prevede l’esenzione (o il differimento) dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.
Per chi sia immunizzato per aver contratto la malattia, l’obbligo è solo rinviato. Over 50 al lavoro solo con Super Green pass. A partire
dal 15 febbraio 2022, i lavoratori pubblici e privati, compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati, che abbiano compiuto 50 anni, per andare al lavoro dovranno esibire il Super Green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. I lavoratori over 50 che si presenteranno sul posto di lavoro senza essere muniti di Super Green pass saranno considerati “assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione” del certificato verde. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è quindi vietato: chi non rispetta il divieto rischia una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Green pass base per l’accesso a poste, banche, servizi alla persona. Dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022 per accedere ai “servizi alla persona” come il parrucchiere o l’estetista, ma anche per “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” dovrà essere esibito il Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione. Sostituzione lavoratori sospesi. Tutte le imprese, indipentedentemente dal numero dei dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde Covid. La sostituzione rimane di “10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”.
Regole per le scuole. Vengono stabiliti nuovi criteri per la didattica nei vari ordini scolastici.
Asili nido e scuole dell’infanzia. In presenza di un caso di positività nella stessa sezione, si applica alla medesima sezione una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni.
Scuole primarie. In presenza di un solo caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare (testing di verifica) da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni. In presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la Dad per la durata di dieci giorni. Scuole Medie e Superiori. Fino a due casi di positività in classe: autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine FFP2 e didattica in presenza. Con tre casi di positività: per i non vaccinati o non abbiano completato il ciclo o guariti da almeno 120 giorni: Dad per 10 giorni. Per gli studenti guariti dal Covid o che abbiano completato il ciclo vaccinale: autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2.

Al di là delle regole stabilite con il Decreto del 5 gennaio 2022, in precedenza erano già cambiate alcune cose su quarantena e Green Pass rafforzato. Lo scorso 29 dicembre 2021, infatti, era stato emanato un decreto dal Consiglio dei Ministri, che apportava modifiche alla normativa.

Quarantena. Chi ha il Super Green Pass da seconda o terza dose effettuato da meno di quattro mesi (120 giorni), a fronte di un contatto stretto con un positivo al Coronavirus evita la quarantena e può sottoporsi a un regime di auto-sorveglianza. L’isolamento resta a 10 giorni per i non vaccinati. Ecco schematicamente come cambiano le regole sulla quarantena in caso di contatto con una persona positiva alla Covid-19:
• non vaccinati, 10 giorni di quarantena.
• vaccinati da meno di 120 giorni (dal ciclo primario, dalla terza dose di richiamo booster, dalla guarigione), auto-sorveglianza con obbligo di FFP2 per 10 giorni e, solo se sintomatici, tampone dopo i primi cinque giorni.
La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza si ottiene dopo l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati (in tale ultimo caso, la trasmissione all’ASL del referto anche per email).
Estensione Super Green Pass. Il Governo ha inasprito le regole sull’obbligo di Super Green Pass. Il Green Pass rafforzato, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), diventa obbligatorio per le seguenti attività:
• alberghi e strutture ricettive;
• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
• sagre e fiere, centri congressi;
• ristorazione all’aperto;
• impianti di risalita, anche se ubicati in comprensori sciistici;
• piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
• centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Capienze. Massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

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